Emergenza CoViD-19: sospensione dei versamenti fiscali e contributivi
REGOLA GENERALE
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020
SOGGETTI CHE NON SUPERANO € 2.000.000 DI RICAVI
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA);
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 60, c.1 e Art.62, commi 2 e 5 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18 recanti Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavorati e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD-19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020